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Istituto Comprensivo Foscolo Lomanto di Canosa di Puglia (BT)
ISTITUTO COMPRENSIVO
"FOSCOLO LOMANTO"
Via Santa Lucia, 36 - 76012 Canosa di Puglia (BT) - Tel. e Fax 0883 661407
E-mail: baic85200c@istruzione.it - PEC: baic85200c@pec.istruzione.it
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"FOSCOLO LOMANTO"
Amministrazione trasparentePIANO SCUOLA 4,0coesione italia 21-27- scuola e competenze"INTERPELLISEZIONE PRIMAVERABacheca SindacaleSicurezza d.lgs.81/08 es.m.i. e Direttive del DirigenteSicurezza Protezione Dati D.lgs.n.196 del 30/06/2003 e Reg.Ue 2016/676Pon 2014-2020Community Library "I Libri per la mente e per il cuore"
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Trasparenza

Informazioni ambientali

Art. 40 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali:

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

L’istituto non è proprietario degli ambienti in cui ha opera: il proprietario è l'Ente Locale ed esso si occupa di tutti gli obblighi ambientali.

La scuola redige invece il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di ciascun edificio.

 



Permalink: Informazioni ambientaliTag: Informazioni ambientali
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